Page 9 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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IANUS n. 31-2025                       ISSN 1974-9805





               ambito che, rientrando nell’autonoma competenza degli Stati membri, può, in
               forza  del  diritto  eurounitario,  risultare  sottratta  al  principio  di  libera
               concorrenza in ragione  delle specifiche finalità sociali che essa persegue. Allo
               scopo di valutare  quale  delle  due “anime” prevalga  nell’attività  di trasporto
                                                                   19
               sanitario, la Corte, fin dalla prima decisione in materia,  ha applicato il metodo
               della prevalenza  di una  componente sull’altra,  in forza  delle previsioni delle
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               Direttive in materia di appalti.
                  Con riferimento al valore transfrontaliero delle attività oggetto del trasporto
               medesimo, la Corte ha rigettato il ricorso della Commissione europea, atteso
               che, nonostante l’affidamento riguardasse servizi di valore superiore alla soglia
               ammessa  per  l’applicazione  della  Direttiva  sui  servizi  nel  mercato  interno
               (Direttiva  123/2006)  e  quindi  in  potenza  fosse  presente  un  interesse
               transfrontaliero,  la  Commissione  non  era  stata  in  grado  di  dimostrare  il
               superamento  della  soglia  prevista  dalla  Direttiva  per  potersi  applicare  la
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               disciplina  prevista dalla  medesima Direttiva.   Sul medesimo punto,  in  altra

               dei servizi sanitari sia la preferenza accordata ai soggetti non profit deputati/incaricati della loro
               erogazione.  E.  MENICHETTI,  I  servizi  sociali  nell’ordinamento  comunitario,  in  A.  ALBANESE–C.
               MARZUOLI  (a cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Bologna, 2003, p.  107, ove l’A.  sottolinea
               che l’intervento dei giudici di Lussemburgo è stato il risultato della decisione della Commissione
               europea di non procedere alla predeterminazione di un elenco, più o meno certo, di attività non
               economiche escluse dell’applicazione  del  diritto comunitario.  Vedi,  sul  punto, Relazione della
               Commissione al Consiglio Europeo di Laeken sui Servizi  di interesse generale, COM(2001) 598
               def., 17 ottobre 2001, in part. paragrafi 31 e 32.
                  19   Vedi  sentenza della Corte (sesta sezione) 24  settembre 1998,  C-76/97  e  le  Conclusioni
               dell’Avvocato  Generale,  Nial  Fenelly,  presentate il  2  aprile  1998,  nelle  quali  si  segnalava  la
               distinzione tra “trasporto d’emergenza di pazienti”,  “trasporto di  feriti  e  di malati”  e  “semplici
               trasporti in ambulanza”. Nella Direttiva 92/50 sugli appalti,  i servizi di trasporto sanitario erano
               ricompresi nell’Allegato I A, in quanto riconducibili ai “servizi di trasporto terrestre” e nell’Allegato
               B poiché annoverabili tra i “servizi sanitari e sociali”.
                  20  Il Considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE esclude il trasporto sanitario di emergenza
               e di urgenza dall’applicazione delle regole sul mercato interno in ragione della funzione di tutela
               che il servizio di trasporto sanitario, organizzato in sistemi di welfare in cui prevale la dimensione
               solidaristica, assolve rispetto al pericolo imminente per la salute. Per  questo motivo, la Direttiva
               introduce un criterio di valutazione della funzione sociale svolta dall’attività di trasporto sanitario:
               rispetto alle altre modalità di trasporto sanitario (ossia quelle ordinarie, non di emergenza e urgenza)
               in  ambulanza, che hanno comunque rilievo  socio-sanitario per l’oggetto dell’attività,  in termini
               generali, si  dovrebbe applicare  il  criterio della prevalenza della disciplina  del valore stimato più
               elevato fra  la  componente trasporto e  quella  socio-sanitaria.  L’art.  10,  lett.  h)  della  Direttiva
               2014/24/UE  dispone che il  trasporto di  pazienti in ambulanza rientri tra  gli  appalti  pubblici  di
               servizi ai quali non si applicano le disposizioni della Direttiva medesima.
                  21  Sentenza 29 novembre 2007, C-119/06. In quell’occasione, i giudici di Lussemburgo si sono
               pronunciati  in  ordine ad  un ricorso  promosso dalla  Commissione Europea  contro  l’Italia  con
               riferimento ad un accordo quadro che la Regione Toscana, a mezzo delle proprie aziende sanitarie,
               aveva  stipulato  con  alcune  organizzazioni  di  volontariato per  l’offerta  di  servizi  di  trasporto
               sanitario. In ultima analisi, quindi, benché la Corte abbia riconosciuto che l’affidamento dovesse
               rientrare nella disciplina degli appalti prevista dalla Direttiva 92/50/CE,  l’alea circa  il valore dello
               stesso non permetteva di escludere che l’attività de qua potesse essere oggetto di affidamento diretto
               alle organizzazioni di volontariato.

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