Page 9 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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IANUS n. 31-2025 ISSN 1974-9805
ambito che, rientrando nell’autonoma competenza degli Stati membri, può, in
forza del diritto eurounitario, risultare sottratta al principio di libera
concorrenza in ragione delle specifiche finalità sociali che essa persegue. Allo
scopo di valutare quale delle due “anime” prevalga nell’attività di trasporto
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sanitario, la Corte, fin dalla prima decisione in materia, ha applicato il metodo
della prevalenza di una componente sull’altra, in forza delle previsioni delle
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Direttive in materia di appalti.
Con riferimento al valore transfrontaliero delle attività oggetto del trasporto
medesimo, la Corte ha rigettato il ricorso della Commissione europea, atteso
che, nonostante l’affidamento riguardasse servizi di valore superiore alla soglia
ammessa per l’applicazione della Direttiva sui servizi nel mercato interno
(Direttiva 123/2006) e quindi in potenza fosse presente un interesse
transfrontaliero, la Commissione non era stata in grado di dimostrare il
superamento della soglia prevista dalla Direttiva per potersi applicare la
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disciplina prevista dalla medesima Direttiva. Sul medesimo punto, in altra
dei servizi sanitari sia la preferenza accordata ai soggetti non profit deputati/incaricati della loro
erogazione. E. MENICHETTI, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, in A. ALBANESE–C.
MARZUOLI (a cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Bologna, 2003, p. 107, ove l’A. sottolinea
che l’intervento dei giudici di Lussemburgo è stato il risultato della decisione della Commissione
europea di non procedere alla predeterminazione di un elenco, più o meno certo, di attività non
economiche escluse dell’applicazione del diritto comunitario. Vedi, sul punto, Relazione della
Commissione al Consiglio Europeo di Laeken sui Servizi di interesse generale, COM(2001) 598
def., 17 ottobre 2001, in part. paragrafi 31 e 32.
19 Vedi sentenza della Corte (sesta sezione) 24 settembre 1998, C-76/97 e le Conclusioni
dell’Avvocato Generale, Nial Fenelly, presentate il 2 aprile 1998, nelle quali si segnalava la
distinzione tra “trasporto d’emergenza di pazienti”, “trasporto di feriti e di malati” e “semplici
trasporti in ambulanza”. Nella Direttiva 92/50 sugli appalti, i servizi di trasporto sanitario erano
ricompresi nell’Allegato I A, in quanto riconducibili ai “servizi di trasporto terrestre” e nell’Allegato
B poiché annoverabili tra i “servizi sanitari e sociali”.
20 Il Considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE esclude il trasporto sanitario di emergenza
e di urgenza dall’applicazione delle regole sul mercato interno in ragione della funzione di tutela
che il servizio di trasporto sanitario, organizzato in sistemi di welfare in cui prevale la dimensione
solidaristica, assolve rispetto al pericolo imminente per la salute. Per questo motivo, la Direttiva
introduce un criterio di valutazione della funzione sociale svolta dall’attività di trasporto sanitario:
rispetto alle altre modalità di trasporto sanitario (ossia quelle ordinarie, non di emergenza e urgenza)
in ambulanza, che hanno comunque rilievo socio-sanitario per l’oggetto dell’attività, in termini
generali, si dovrebbe applicare il criterio della prevalenza della disciplina del valore stimato più
elevato fra la componente trasporto e quella socio-sanitaria. L’art. 10, lett. h) della Direttiva
2014/24/UE dispone che il trasporto di pazienti in ambulanza rientri tra gli appalti pubblici di
servizi ai quali non si applicano le disposizioni della Direttiva medesima.
21 Sentenza 29 novembre 2007, C-119/06. In quell’occasione, i giudici di Lussemburgo si sono
pronunciati in ordine ad un ricorso promosso dalla Commissione Europea contro l’Italia con
riferimento ad un accordo quadro che la Regione Toscana, a mezzo delle proprie aziende sanitarie,
aveva stipulato con alcune organizzazioni di volontariato per l’offerta di servizi di trasporto
sanitario. In ultima analisi, quindi, benché la Corte abbia riconosciuto che l’affidamento dovesse
rientrare nella disciplina degli appalti prevista dalla Direttiva 92/50/CE, l’alea circa il valore dello
stesso non permetteva di escludere che l’attività de qua potesse essere oggetto di affidamento diretto
alle organizzazioni di volontariato.
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