Page 8 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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ALCESTE SANTUARI
dal 1992 al 2014 e oggetto dell’interpretazione dei giudici di Lussemburgo, i
quali, a far data dal 1998, hanno dimostrato un approccio che, ancorché
finalizzato, da un lato, a riconoscerne la specificità e a valorizzare la preferenza
accordata alle organizzazioni di volontariato nell’erogazione del servizio in
parola da parte degli Stati membri, dall’altro, non ha mancato di evidenziare la
necessità di rispettare, almeno in parte, le regole concorrenziali.
3. L’attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza nella giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’Unione Europea
La suddetta “ambivalenza” discende dalla compresenza nel trasporto
sanitario di urgenza e di emergenza di due “anime”, segnatamente quella di
trasporto terrestre e quella più propriamente sanitaria. A ciò si aggiungano il
valore transfrontaliero dell’attività in oggetto, la qualificazione giuridica delle
associazioni di volontariato, con la specifica modalità di convenzionamento
diretto utilizzato dalle aziende sanitarie per erogare il servizio de quo, nonché le
finalità sociali precipue che attraverso l’attività in parola gli enti pubblici nei
singoli Stati membri intendono realizzare. Si tratta di profili che la Corte di
giustizia ha elaborato nel corso dei decenni per verificare se l’attività relativa al
trasporto sanitario possa considerarsi legittimamente attratta ovvero esclusa
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dall’applicazione del principio di concorrenza.
In ordine alla presenza delle due “anime”, l’attività di trasporto sanitario
presenta, da un lato, la componente “trasporto”, materia che di regola afferisce
a quelle oggetto di confronto concorrenziale tra più operatori economici atteso
il valore economico ad essa sotteso. Dall’altro, la componente “sanità”,
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17 Sulla giurisprudenza della Corte europea di giustizia in materia di trasporto sanitario e
affidamenti alle associazioni di volontariato, tra gli altri, si vedano A. ALBANESE, La Corte di
Giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi sociali al volontariato
(ma sembra aver paura del proprio coraggio), in Foro It., 2015, pp. 151 ss. Dello stesso A., sul tema, si
veda Il servizio di trasporto dei malati tra regole della concorrenza e valore sociale, in Munus, n. 1/2012, pp.
115 ss.; F. SANCHINI, L’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva
della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di
solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza, in www.federalismi.it, n. 9/2016, 4 maggio 2016; E.
FREDIANI, La gestione “reticolare” dei servizi alla persona tra logiche di mercato e modello sociale, in E.
VIVALDI (a cura di), Disabilità e sussidiarietà, Bologna, 2012, p. 224 ss. e C. PAPI, Diritto europeo ed
affidamenti di servizi in convenzione ad associazioni di volontariato, in www.lineeavcp.it, 17 giugno 2014;
C. COLELLI, Corte di giustizia e affidamento diretto del trasporto sanitario alle associazioni di volontariato,
in Urbanistica e appalti, 2015, pp. 379 ss.; A. REGGIO D’ACI, Evidenza pubblica e associazioni di
volontariato: l’onerosità della convenzione va valutata in termini comunitari, in Urbanistica e appalti, 2013,
6, pp. 682-294; S. SPUNTARELLI, Il servizio sanitario: un servizio a carattere economico in regime speciale?,
in Urbanistica e appalti, 2011, 2, pp. 225-236; R. CARANTA, After Spezzino (Case-C-113/13): A Major
Loophole Allowing Direct Awards in the Social Sector, in EPPPL, 1/2016, pp. 14-21.
18 Da questo apprezzamento, che può essere considerato alla stregua di una “vera e propria linea
di confine per l’applicazione o meno del diritto comunitario”, dipende sia la qualificazione giuridica
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