Page 7 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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IANUS n. 31-2025 ISSN 1974-9805
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arginare l’espansione del principio di concorrenza oltre ai confini dei mercati.
I SIG devono dunque ritenersi sottratti dall’applicazione delle regole
concorrenziali non tanto e soltanto in ragione delle formule giuridico-
organizzative impiegate per la loro erogazione, quanto piuttosto per le finalità
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cui i SIG e con essi i sistemi di welfare nazionali risultano preordinati.
Se non v’è dubbio che il diritto eurounitario abbia contribuito alla crescita e
al rafforzamento dello spazio di azione del mercato comune, è altrettanto
evidente che l’ordinamento europeo ha permesso un significativo innalzamento
del livello di esigibilità dei diritti sociali. Infatti, si può affermare che l’Unione
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Europea abbia nel tempo spostato il proprio focus dalle implicazioni derivanti
dal mancato rispetto del principio di libera concorrenza all’interno dei singoli
Stati nazionali ai bisogni fondamentali dei cittadini europei, alla cui
soddisfazione debbono essere preordinate determinate attività, tra le quali
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quelle socio-sanitarie. In questa prospettiva, le istituzioni comunitarie, nel
rispetto delle precise competenze attribuite dai Trattati europei ai singoli Stati
membri in ordine alla definizione delle funzioni e degli obiettivi dei servizi
sociali e sanitari, hanno sviluppato un approccio sistematico per
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l’individuazione e la determinazione delle caratteristiche peculiari dei SIG.
Queste ultime permettono dunque di annoverare tra i SIG anche l’attività di
trasporto sanitario di emergenza e di urgenza. Essa rappresenta un’attività
disciplinata nelle diverse direttive sugli appalti pubblici che si sono succedute
privi di rilevanza economica, in Giornale di Diritto Amministrativo, 5/2010, pp. 514 ss.
12 Sulle dinamiche competitive nel settore dei servizi sanitari, si veda M. D’ANGELOSANTE,
Cittadinanza amministrativa, salute e sanità attraverso la lente dei rapporti tra i pubblici poteri e i privati e fra
sistemi sanitari, in RDSS, anno XVI, n. 3, 2016, pp. 473 ss.
13 Sulla dimensione positiva dei sistemi di welfare in Europa, si veda Commissione Europea,
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, Towards Social Investment for Growth and Cohesion –
including implementing the European Social Fund 2014-2020, Bruxelles, 20 febbraio 2013, COM(2013)
83 final, p. 2.
14 Da ultimo, si veda l’iniziativa lanciata dalla Presidenza dell’Unione europea denominata
“Pilastro europeo dei diritti sociali” reperibile su http://europa.eu/rapid/press-
release_STATAMENT-17-4706_it.html. Sul tema, si rinvia a J. LUTHER, Il futuro dei diritti sociali dopo
il “social summit” di Goteborg: rafforzamento o impoverimento?, in www.federalismi.it, numero speciale n.
4/2018 su “I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo”, a cura di P. Bilancia.
15 Si segnala che il Trattato di Lisbona contiene un’importante novità rappresentata dalla
“clausola sociale orizzontale”, la quale “prevede che le politiche dell’UE debbano tener conto delle
esigenze sociali al fine di assicurare la coerenza tra le differenti politiche e gli obiettivi sociali. Ciò
implica che le politiche europee debbano assicurare la promozione di un livello di impiego
dignitoso, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta all’esclusione sociale, così come
un buon livello di istruzione, di formazione e tutela della salute”. C. DEGRYSE – P. POCHET, Quanto
diritto sociale “produce” l’Europa, in M. CAMPEDELLI – P. CARROZZA – L. PEPINO, Diritto di welfare.
Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 186-187.
16 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, un elenco positivo di attività (e quindi di servizi)
di interesse generale è rinvenibile nell’art. 5, d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore),
considerata norma “fondamentale” dell’intero impianto riformatore. Vedi Relazione illustrativa al
Codice del terzo settore, art. 5, p. 2.
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