Page 6 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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ALCESTE SANTUARI
fondamentali della persona e il suo diritto ad una vita migliore. In conseguenza
di questa finalità, ai servizi socio-sanitari deve essere riconosciuta una
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specificità, non rinvenibile in altri comparti di servizi, identificabile a) nella
tendenziale non standardizzazione dei servizi in parola, atteso che essi vengono
erogati in base ai bisogni e non in base a chi li eroga; b) nell’interazione
personale e ad alto contenuto relazionale che si instaura tra i produttori e i
beneficiari dei servizi socio-sanitari; c) nell’accesso universalistico, equo, di
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qualità e a prezzi sostenibili che i SIG devono assicurare e d) nel
coinvolgimento delle organizzazioni non governative. In forza delle
caratteristiche sopra richiamate, i SIG si collocano in una sorta di “zona
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franca”, intermedia tra attività economiche, da gestire secondo i canoni
dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo e attività non
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economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi
di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, nonché di qualità dei
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servizi erogati. Da ciò consegue che i SIG legittimamente permettono di
7 Si tratta di una specificità che, oggi, può essere messa in dubbio dalle mutate condizioni
economiche che interessano l’ambito comunitario, così come segnalato in dottrina: “La difficile
affermazione dei diritti sociali a livello comunitario, come peraltro lo è stata, anche se per ragioni
diverse (e ben note) negli ordinamenti costituzionali, richiede, alla luce del momento giuridico ed
economico attuale, di indagare innanzitutto se il diritto comunitario – normativo e
giurisprudenziale – comporti un arretramento nella protezione dei diritti sociali a vantaggio delle
libertà economiche nello spazio europeo, rispetto a quella assicurata a livello nazionale o, al
contrario, una valorizzazione nuova”. D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele
giuridiche e politiche e crisi economica, relazione tenuta al Convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa”, su “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della
giurisprudenza, Trapani, 8-9 giugno 2012, p. 4.
8 In dottrina, si è evidenziato che i servizi di interesse generale costituiscono “un istituto
europeo, con il proprio bagaglio di principi e regole, [che] è venuto a sovrapporsi ai rispettivi regimi
degli Stati membri, provocandone mutamenti e generando un forte effetto di armonizzazione.
Mutamenti ed armonizzazione sono infatti i precipitati di questa vicenda, a forte “imprinting
comunitario”. Così, F. CINTIOLI, La dimensione europea dei servizi di interesse economico generale, in
www.federalismi.it, n. 11/2012, pp. 1-2.
9 L’espressione è da riferirsi al fatto che i servizi in parola non rientravano direttamente tra i
principi sanciti dai trattati istitutivi della Comunità Europea, poiché appartenevano in modo
specifico agli ambiti di competenza dei singoli Stati membri.
10 Cfr. Parere del Comitato economico e sociale sul tema “I servizi sociali privati senza scopo di
lucro nel contesto dei servizi di interesse generale in Europa”, in GUCE, 2001, C-311, pp. 33 ss.
11 Sull’argomento, si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni intitolata “Una
disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa”, Bruxelles, 20 dicembre 2011
COM(2011) 900 definitivo, laddove si può leggere che la Commissione intende definire una
“disciplina di qualità” fondata su tre linee d’azione: “in primo luogo, migliorare la chiarezza e la
certezza giuridica per quanto riguarda le norme dell’UE applicabili a questi servizi; in secondo luogo,
fornire gli strumenti che consentono agli Stati membri di garantire ai cittadini l’accesso ai servizi
essenziali e di rivedere la situazione periodicamente; e in terzo luogo, promuovere iniziative relative
alla qualità, in particolare per i servizi sociali che soddisfano esigenze particolarmente importanti”. (p.
6). Per una disamina, in parte ancora valida, nonostante l’evoluzione normativa, sui servizi pubblici
non economici nell’ordinamento italiano, si veda H. BONURA, La qualificazione dei servizi pubblici locali
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