Page 5 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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IANUS n. 31-2025                       ISSN 1974-9805





               disciplinare   l’attività   in   parola,   segnatamente,   la   convenzione.
               Nell’ordinamento giuridico  nazionale,  essa, originariamente  delineata dalla l.
               n.  266/1991 per  contemplare  l’esercizio  di  attività  non  avente  contenuto
               economico-imprenditoriale, modificando la propria natura giuridica, è stata, di
               recente,  impiegata  anche  per  contemplare  altresì  rapporti  caratterizzati  da
               contenuti  economici  e,  quindi,  sinallagmatici.  A  ciò  si  aggiunga  anche
               l’evoluzione delle organizzazioni  di volontariato: da associazioni non lucrative
               per le quali la l. n. 266/1991 aveva stabilito una “riserva di legge” nei rapporti
               con  la  P.A.  sono  state  progressivamente,  in  specie  sotto  la  spinta
               dell’interpretazione  della  Corte  di  giustizia  dell’Unione  europea  e,
               conseguentemente, dei giudici amministrativi italiani, legittimate a partecipare
               alle gare  per l’affidamento di servizi socio-sanitari  alla  stessa stregua di  altri
               operatori economici.


               2. La qualificazione giuridica dell’attività di trasporto sanitario di urgenza e di
               emergenza nel diritto eurounitario

                  Il  diritto  eurounitario  ha  elaborato  un  framework  legislativo  e
               giurisprudenziale  che consente di inquadrare  naturaliter l’attività di trasporto
               sanitario  di urgenza  e di emergenza nel contesto dei servizi socio-sanitari,  in
               quanto funzionali a garantire la tutela dei diritti dei singoli cittadini europei.
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                  I servizi socio-sanitari sono ricompresi nella nozione più generale di “servizi
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               di interesse generale” (SIG),  i quali identificano attività soggette ad obblighi
               specifici di servizio pubblico proprio  perché considerate di interesse generale
               dalle  autorità  pubbliche.  In  questa  prospettiva,  i  SIG,  intesi  quali  servizi
               “imprescindibili per garantire  la coesione e lo stesso modello sociale a livello
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               europeo”,   ricomprendono  anche  i  servizi  socio-sanitari,  in  quanto,
               indipendentemente  dalla  modalità  di  gestione,  essi  riguardano  i  diritti


                  4   Sul  ruolo  dell’Unione  Europea  nella  tutela  dei  diritti  sociali,  in  contrapposizione  al
               fondamentalismo del mercato, si veda il recente Editoriale di G. PITRUZZELLA, L’Europa del mercato
               e l’Europa dei diritti, in www.federalismi.it, 6/2019, 20 marzo 2019, p. 3. Sul contributo che l’Unione
               europea ha fornito all’affermazione di taluni diritti fondamentali, si veda G. ALPA, Il diritto privato
               europeo, in www.federalismi.it, n. 7/2019,  27 marzo 2019.
                  5  La prima trattazione dei SIG è contenuta in Commissione delle Comunità Europee, Libro verde
               sui  servizi  di  interesse  generale,  21  maggio  2003,  par.  44,  COM (2003)  270  def. Sulla  variegata
               composizione e natura dei servizi di interesse generale, in dottrina si è segnalato che “[è] in corso
               un  mutamento della  disciplina  dei  servizi  pubblici  che  sembra  tale  da  coinvolgere  anche  le
               rappresentazioni giuridiche del fenomeno e le parole che lo designano”. Così, D. SORACE, Servizi
               pubblici e servizi (economici)  di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, p. 371.
                  6  E. MENICHETTI,  I servizi sociali nell’ordinamento  comunitario,  in A. ALBANESE–C. MARZUOLI  (a
               cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 105. Sul modello europeo di
               integrazione e sul ruolo che in esso svolge il principio  di sussidiarietà, si veda S. PAPA, Sussidiarietà,
               primazia comunitaria e sovranismo, in www.federalismi.it, 7/2019,  3 aprile 2019.

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