Page 5 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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IANUS n. 31-2025 ISSN 1974-9805
disciplinare l’attività in parola, segnatamente, la convenzione.
Nell’ordinamento giuridico nazionale, essa, originariamente delineata dalla l.
n. 266/1991 per contemplare l’esercizio di attività non avente contenuto
economico-imprenditoriale, modificando la propria natura giuridica, è stata, di
recente, impiegata anche per contemplare altresì rapporti caratterizzati da
contenuti economici e, quindi, sinallagmatici. A ciò si aggiunga anche
l’evoluzione delle organizzazioni di volontariato: da associazioni non lucrative
per le quali la l. n. 266/1991 aveva stabilito una “riserva di legge” nei rapporti
con la P.A. sono state progressivamente, in specie sotto la spinta
dell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea e,
conseguentemente, dei giudici amministrativi italiani, legittimate a partecipare
alle gare per l’affidamento di servizi socio-sanitari alla stessa stregua di altri
operatori economici.
2. La qualificazione giuridica dell’attività di trasporto sanitario di urgenza e di
emergenza nel diritto eurounitario
Il diritto eurounitario ha elaborato un framework legislativo e
giurisprudenziale che consente di inquadrare naturaliter l’attività di trasporto
sanitario di urgenza e di emergenza nel contesto dei servizi socio-sanitari, in
quanto funzionali a garantire la tutela dei diritti dei singoli cittadini europei.
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I servizi socio-sanitari sono ricompresi nella nozione più generale di “servizi
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di interesse generale” (SIG), i quali identificano attività soggette ad obblighi
specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale
dalle autorità pubbliche. In questa prospettiva, i SIG, intesi quali servizi
“imprescindibili per garantire la coesione e lo stesso modello sociale a livello
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europeo”, ricomprendono anche i servizi socio-sanitari, in quanto,
indipendentemente dalla modalità di gestione, essi riguardano i diritti
4 Sul ruolo dell’Unione Europea nella tutela dei diritti sociali, in contrapposizione al
fondamentalismo del mercato, si veda il recente Editoriale di G. PITRUZZELLA, L’Europa del mercato
e l’Europa dei diritti, in www.federalismi.it, 6/2019, 20 marzo 2019, p. 3. Sul contributo che l’Unione
europea ha fornito all’affermazione di taluni diritti fondamentali, si veda G. ALPA, Il diritto privato
europeo, in www.federalismi.it, n. 7/2019, 27 marzo 2019.
5 La prima trattazione dei SIG è contenuta in Commissione delle Comunità Europee, Libro verde
sui servizi di interesse generale, 21 maggio 2003, par. 44, COM (2003) 270 def. Sulla variegata
composizione e natura dei servizi di interesse generale, in dottrina si è segnalato che “[è] in corso
un mutamento della disciplina dei servizi pubblici che sembra tale da coinvolgere anche le
rappresentazioni giuridiche del fenomeno e le parole che lo designano”. Così, D. SORACE, Servizi
pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, p. 371.
6 E. MENICHETTI, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, in A. ALBANESE–C. MARZUOLI (a
cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 105. Sul modello europeo di
integrazione e sul ruolo che in esso svolge il principio di sussidiarietà, si veda S. PAPA, Sussidiarietà,
primazia comunitaria e sovranismo, in www.federalismi.it, 7/2019, 3 aprile 2019.
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