Page 4 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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ALCESTE SANTUARI
1. Oggetto dell’analisi e contesto normativo di riferimento
L’attività di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza richiede un’opera
di interpretazione finalizzata a delimitarne la collocazione sistematica
nell’ambito dei moderni sistemi di welfare e, conseguentemente, ad
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individuarne le modalità di affidamento più coerenti con le finalità perseguite.
Queste ultime, infatti, discendono dalla qualificazione dell’attività oggetto
dell’analisi che segue. Laddove prevale la componente del trasporto in esso
contemplata, si devono conseguentemente applicare le ordinarie procedure ad
evidenza pubblica. Al contrario, quando si considera prevalente, se non
addirittura esclusiva, la finalità che l’attività di trasporto intende realizzare,
segnatamente, quella di affermare e garantire il diritto alla salute, inteso quale
diritto fondamentale dei cittadini, l’attività in parola può legittimamente
risultare oggetto di convenzionamento diretto tra amministrazioni procedenti
(in particolare, enti del sistema sanitario) e organizzazioni di volontariato.
A queste ultime, come è noto, sia l’ordinamento eurounitario sia la disciplina
nazionale attribuiscono un ruolo specifico e prioritario nella gestione e
nell’erogazione di un set articolato di attività di interesse generale, nelle quali è
ricompresa quella di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Allo scopo di
comprendere se tale attività possa legittimamente essere ricondotta ad un
ambito escluso ovvero estraneo alle logiche di mercato si rende necessario, in
via prodromica, verificare se l’attività in oggetto possa iscriversi tra quelle
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prestazioni che la Direttiva n. 123/2006/CE ha inteso escludere
dall’applicazione della Direttiva medesima. Parimenti, in ragione delle loro
finalità e caratteristiche organizzative, occorre interrogarsi sulla possibilità che
le organizzazioni di volontariato possano beneficiare di una posizione speciale
che consenta alle medesime di essere affidatarie in via diretta del servizio di
trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
Alla luce delle su esposte premesse, l’articolo si propone di esaminare
l’attività di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, così come collocata
nell’ordinamento eurounitario, interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Lussemburgo e di quella dei tribunali amministrativi italiani e, infine,
disciplinata dalla riforma del Terzo settore. L’analisi proposta potrà altresì
contribuire a verificare l’evoluzione dello strumento giuridico individuato per
2 Evidenzia che il trasporto sanitario e l’affidamento del relativo servizio ad organizzazioni del
Terzo settore “e, segnatamente, quelle di volontariato – costituisce un tema di grande complessità”,
F. Sanchini, L’affidamento del servizio di trasporto sanitario al volontariato. Fra vocazione
solidaristica e confronto competitivo, in www.welforum.it, 11 dicembre 2018. Dello stesso A., si
veda anche L’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva
della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i
principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza, in www.federalismi.it, n. 9/2016, 4
maggio 2016.
3 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa
ai servizi nel mercato interno.
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