Page 10 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
P. 10

ALCESTE SANTUARI





                         22
               occasione,   i  giudici  di  Lussemburgo  hanno  ribadito  che  il  legislatore
               dell’Unione  si  è  basato  sulla  presunzione  che  gli  appalti  relativi  ai  servizi
                                                                    23
               ricompresi  nell’allegato  II  B  della  direttiva  2004/18  non  presentassero,  a
               priori,  data  la  loro  natura  specifica,  un  interesse  transfrontaliero  tale  da
               giustificare che la loro aggiudicazione  avvenisse in esito ad una procedura di
               gara  d’appalto intesa a consentire a imprese di altri Stati membri di venire a
                                                                       24
               conoscenza del bando e di partecipare alla gara d’appalto.  In questo senso, i
               giudici  europei  hanno  sostenuto  che  qualora  il  valore  dell’accordo  quadro
               regionale avesse superato la soglia rilevante fissata dalla Direttiva 2004/18 e il
               valore dei servizi di trasporto fosse stato superiore a quello dei servizi medici, si
               doveva  considerare  la  normativa  regionale  in  contrasto  con  l’ordinamento
               eurounitario,  atteso  che  la  prima  prevedeva  che  le  amministrazioni  locali
               affidassero la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza
               in via prioritaria  e con affidamento diretto, senza alcuna forma di pubblicità,
               alle associazioni di volontariato convenzionate.  Al contrario, secondo i giudici
                                                            25
               europei se la soglia in questione non fosse stata raggiunta,  oppure se il valore
               dei  servizi  medici  fosse  stato  superiore  al  valore  dei  servizi  di  trasporto,
               avrebbero trovato applicazione unicamente – oltre a, in quest’ultimo caso, gli
               articoli  23 e 35, paragrafo  4, della direttiva 2004/18 – i principi  generali  di
               trasparenza  e di  parità  di trattamento derivanti  dagli  articoli  49 TFUE e 56
               TFUE.   In  altri  termini,  la  Corte  europea  ha  confermato  che  ai  fini
                      26
               dell’applicazione del principio concorrenziale deve essere presente un interesse
                                    27
               transfrontaliero certo.
                  Unitamente  ai  criteri  sopra  richiamati,  che  potremmo  definire  di  tipo
               “quantitativo” e oggettivo, in  quanto riferiti  all’oggetto  della  prestazione,  la
               Corte ha  preso  in  considerazione  le  specifiche caratteristiche  giuridiche  dei
               soggetti  che  erogano  il  servizio  di  trasporto  sanitario  e,  segnatamente,  le
               associazioni di volontariato, alle quali legittimamente gli Stati membri possono
                                                                                 28
               riconoscere una delega effettiva nell’erogazione del servizio in parola.  In altra

                  22  Sez. V, sentenza 11 dicembre 2014, n. C-113/13.
                  23  Preme ricordare che i servizi aventi natura mista, come quelli in discussione nel procedimento
               principale,  erano menzionati al  contempo negli  allegati  II  A  e  II  B della  direttiva  2004/18.  In
               argomento, si vedano le sentenze Commissione/Irlanda, C-507/03, EU:C:2007:676,  punto 24, e
               Commissione/Irlanda, C-226/09, EU:C:2010:697, punto 27.
                  24   Si  vedano le  sentenze Commissione/Irlanda, EU:C:2010:697,  punto  25,  nonché Strong
               Segurança, C-95/10, EU:C:2011:161, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.
                  25  Sentenza 11 dicembre 2014, n. C-113/13, punto 40.
                  26  Si vedano le sentenze Commissione/Irlanda, EU:C:2007:676, punto 26 e giurisprudenza ivi
               citata, nonché Strong Segurança, EU:C:2011:161, punto 35.
                  27   Vedi,  in  tal  senso,  sentenze  Commissione/Irlanda,  EU:C:2007:676,  punto  29;
               Commissione/Italia, C-412/04, EU:C:2008:102,  punti 66 e 81; SECAP e Santorso, C-147/06 e C-
               148/06, EU:C:2008:277, punto 21; Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808,
               punto 24, nonché Commissione/Irlanda, EU:C:2010:697, punto 31.
                  28  In argomento, si veda Corte di giustizia dell’Unione Europea, sez. V, 25 settembre 2001, C-
               475/99,  Ambulanz Gloeckner, riguardante il servizio di trasporto malati nel Land Renania-Palatino.

                                                    62
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15