Page 10 - Edoardo Caruso - Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario
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ALCESTE SANTUARI
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occasione, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito che il legislatore
dell’Unione si è basato sulla presunzione che gli appalti relativi ai servizi
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ricompresi nell’allegato II B della direttiva 2004/18 non presentassero, a
priori, data la loro natura specifica, un interesse transfrontaliero tale da
giustificare che la loro aggiudicazione avvenisse in esito ad una procedura di
gara d’appalto intesa a consentire a imprese di altri Stati membri di venire a
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conoscenza del bando e di partecipare alla gara d’appalto. In questo senso, i
giudici europei hanno sostenuto che qualora il valore dell’accordo quadro
regionale avesse superato la soglia rilevante fissata dalla Direttiva 2004/18 e il
valore dei servizi di trasporto fosse stato superiore a quello dei servizi medici, si
doveva considerare la normativa regionale in contrasto con l’ordinamento
eurounitario, atteso che la prima prevedeva che le amministrazioni locali
affidassero la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza
in via prioritaria e con affidamento diretto, senza alcuna forma di pubblicità,
alle associazioni di volontariato convenzionate. Al contrario, secondo i giudici
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europei se la soglia in questione non fosse stata raggiunta, oppure se il valore
dei servizi medici fosse stato superiore al valore dei servizi di trasporto,
avrebbero trovato applicazione unicamente – oltre a, in quest’ultimo caso, gli
articoli 23 e 35, paragrafo 4, della direttiva 2004/18 – i principi generali di
trasparenza e di parità di trattamento derivanti dagli articoli 49 TFUE e 56
TFUE. In altri termini, la Corte europea ha confermato che ai fini
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dell’applicazione del principio concorrenziale deve essere presente un interesse
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transfrontaliero certo.
Unitamente ai criteri sopra richiamati, che potremmo definire di tipo
“quantitativo” e oggettivo, in quanto riferiti all’oggetto della prestazione, la
Corte ha preso in considerazione le specifiche caratteristiche giuridiche dei
soggetti che erogano il servizio di trasporto sanitario e, segnatamente, le
associazioni di volontariato, alle quali legittimamente gli Stati membri possono
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riconoscere una delega effettiva nell’erogazione del servizio in parola. In altra
22 Sez. V, sentenza 11 dicembre 2014, n. C-113/13.
23 Preme ricordare che i servizi aventi natura mista, come quelli in discussione nel procedimento
principale, erano menzionati al contempo negli allegati II A e II B della direttiva 2004/18. In
argomento, si vedano le sentenze Commissione/Irlanda, C-507/03, EU:C:2007:676, punto 24, e
Commissione/Irlanda, C-226/09, EU:C:2010:697, punto 27.
24 Si vedano le sentenze Commissione/Irlanda, EU:C:2010:697, punto 25, nonché Strong
Segurança, C-95/10, EU:C:2011:161, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.
25 Sentenza 11 dicembre 2014, n. C-113/13, punto 40.
26 Si vedano le sentenze Commissione/Irlanda, EU:C:2007:676, punto 26 e giurisprudenza ivi
citata, nonché Strong Segurança, EU:C:2011:161, punto 35.
27 Vedi, in tal senso, sentenze Commissione/Irlanda, EU:C:2007:676, punto 29;
Commissione/Italia, C-412/04, EU:C:2008:102, punti 66 e 81; SECAP e Santorso, C-147/06 e C-
148/06, EU:C:2008:277, punto 21; Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808,
punto 24, nonché Commissione/Irlanda, EU:C:2010:697, punto 31.
28 In argomento, si veda Corte di giustizia dell’Unione Europea, sez. V, 25 settembre 2001, C-
475/99, Ambulanz Gloeckner, riguardante il servizio di trasporto malati nel Land Renania-Palatino.
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